Ordine del giorno emesso nell'approvare in sede deliberante il disegno di legge 4447-4813-4832-B (poi pubblicato come Legge n° 78/01 del 7 marzo 2001)
La 7a Commissione permanente del Senato, nell'approvare in sede deliberante il disegno di legge n 4447-4813-4832-B, recante "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale", considerato che:
- tale disegno di legge introduce una disciplina innovativa volta alla tutela e alla valorizzazione delle vestigia della Prima guerra mondiale, per la prima volta qualificate beni di valore storico e culturale;
- la nuova disciplina introduce forme di tutela "leggera" rispetto a quella vigente per i beni culturali pleno iure;
- la suddetta disciplina è ispirata al principio di sussidiarietà, affidando in primo luogo ai privati - singoli e associati - quindi agli enti pubblici e solo in via sussidiaria allo Stato gli interventi di tutela e valorizzazione;
- il collezionismo privato ha adempiuto fino ad oggi e adempie tuttora un ruolo essenziale nella conservazione dei "reperti mobili e cimeli" di cui all'articolo 1, avendone evitato in molti casi la distruzione o la dispersione;
- l'introduzione della nuova disciplina non deve addossare ai collezionisti privati oneri e incombenze eccessivamente gravosi, tali da scoraggiarne l'attività e, in ultima analisi, produrre effetti contrari all'obiettivo perseguito di una maggiore tutela;
impegna il Ministro, nel definire le modalità applicative della legge a:
- dettare regole chiare e di facile applicazione per il collezionismo e la compravendita di cimeli, in particolare definendo in termini quanto più possibile inequivoci i criteri di individuazione dei cimeli e reperti "di notevole valore storico o documentario";
- in particolare, prevedere forme semplificate di attuazione dell'obbligo introdotto dall'articolo 2, comma 3 (preventiva comunicazione degli interventi sui beni), eventualmente nella forma di una dichiarazione unica, per tuffi i futuri interventi di manutenzione sull'intera collezione, di conformità ai criteri tecnico-scientifici dettati dal Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b);
- per l'attuazione dell'articolo 9, comma 1, escludere l'obbligo di una puntuale inventariazione delle collezioni o di comunicazione dei singoli atti di compravendita, consentendo la presentazione di dichiarazioni riassuntive, tranne che per i beni aventi notevole valore storico o documentario.
La Commissione impegna inoltre il Ministro:
- a valorizzare il ruolo del collezionismo privato nell'opera di ricognizione, studio e tutela delle vestigia della Prima guerra mondiale;
- ad assumere le opportune intese con le altre amministrazioni dello Stato e segnatamente con la Difesa per evitare la distruzione o comunque la perdita di beni che hanno perduto interesse per l'amministrazione titolare ma hanno assunto rilevanza per la storia militare o la storia della tecnica.
La Commissione 7
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